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LA SCUOLA 2.1

E' passato un altro anno ma andare a scuola è sempre più difficile sia per gli alunni che per tutto il corpo insegnanti e ausiliari.

Il contrasto al coronavirus fino ad ora, con tutti i mezzi adottati, a distanza di un anno e mezzo, non ha dato alcun risultato. Perché?

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DL n°111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.     ->

 

Qui a lato potete scaricare il documento. Tuttavia di seguito riportiamo alcuni punti salienti...

ART. 1 - comma 2:  Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita', le seguenti misure minime di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;

b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

ART. 1 - comma 6:

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

ART. 1 - comma 10: Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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Il Piano Scuola 2021-2022 del Ministero dell'Istruzione                                                                              ->

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Qui a lato potete scaricare il documento.

L. n°77 del 17 luglio 2020 - «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»                           ->

Art.  231   -  bis Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza

1.  Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

    a ) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

    b ) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

19 AGOSTO 2021

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